La sentenza

Il Tar respinge il ricorso della Vetor sui collegamenti con le isole pontine

Il tribunale sottolinea che il provvedimento di indirizzo è privo di vizi logici e motivazionali.

Il Tar respinge il ricorso della Vetor sui collegamenti con le isole pontine

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Vetor Srl, società attiva nei collegamenti marittimi tra le isole Pontine e la terraferma, operanti in regime di libera concorrenza durante la stagione estiva.

La società ha contestato l’inclusione della tratta Anzio-Ponza, con unità veloci, nel servizio pubblico soggetto a contributo, sostenendo che la decisione di imporre obblighi di servizio pubblico dovrebbe fondarsi su un’analisi della sufficienza dei servizi offerti nel mercato. Inoltre, ha evidenziato la mancanza di un’istruttoria rigorosa a supporto della scelta di concedere il servizio in un lotto unico, ritenendo che questo approccio contrasti con il principio di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese attraverso la suddivisione in lotti.

Vetor ha anche evidenziato che l’imposizione di obblighi di servizio su tratte già coperte dal mercato e l’assegnazione dei contributi compensativi a un solo operatore, anziché distribuirli a tutti gli armatori interessati, è stata decisa in assenza della necessaria attività istruttoria.

La delibera regionale

La Giunta regionale del Lazio, all’inizio di dicembre 2024, ha approvato una delibera stabilendo nuovi indirizzi esecutivi per l’affidamento in concessione del “servizio pubblico di Trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con e tra le isole di Ponza e Ventotene”. Tra i servizi di interesse regionale è stata individuata anche la linea Anzio-Ponza (con unità veloci), ritenuta “esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria”.

Il parere del Tar

Il Tar ha osservato che “il provvedimento di indirizzo appare esente da vizi logici di difetto di motivazione o di istruttoria” in quanto rimanda a successivi atti applicativi. Questi ultimi dovranno giustificare in modo rigoroso l’inclusione della tratta Anzio-Ponza a unità veloci, verificando l’esistenza di servizi in regime di libera concorrenza durante il periodo estivo. L’Amministrazione dovrà considerare forme meno distorsive della concorrenza e dimostrare, attraverso una relazione dedicata, l’insufficienza del servizio, rispetto a standard che, se rispettati, giustificherebbero l’imposizione dell’Osp con contratto di servizio.